|
AGENZIA PROVINCIALE PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE
Art.1 Denominazione
E’ costituita ai sensi dell’art.2615/ter c.c. una Società
Consortile mista pubblico-privata a Responsabilità Limitata
sotto la denominazione di “AGENZIA PROVINCIALE PER L’ENERGIA
E L’AMBIENTE” Soc. Cons. a r.l..
Art.2 Sede
La Società ha sede in Enna
L’Assemblea, nelle forme di legge, ha facoltà di istituire
altrove ed anche all’estero sedi secondarie, filiali,
agenzie, rappresentanze ed uffici, nonché di sopprimerle.
Art.3 Durata
La durata della Società è fissata fino al 31/12/2015
(trentuno Dicembre duemilaquindi) e potrà essere prorogata o
anticipatamente sciolta nelle forme di legge.
Art.4 Oggetto Sociale
La Società ha per oggetto istituzionale primario la
promozione, lo sviluppo e l’attuazione, nel territorio
provinciale, di una politica energetica e ambientale loale e
provinciale integrata e sostenibile. In particolare
l’Agenzia ha per obiettivi di :
-
promuovere e valorizzare le risorse energetiche
rinnovabili presenti nel territorio provinciale;
-
promuovere, sensibilizzare, responsabilizzare i cittadini,
le imprese, i gruppi di interesse e le PMI sull’uso
razionale dell’energia e le fonti rinnovabili;
-
sensibilizzare le autorità pubbliche a promuovere
politiche decentrate favore delle province e delle città;
-
contribuire a creare nuove attività imprenditoriali e
nuove opportunità professionali collegate alla realizzazione
e gestione dei sistemi per l’utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili ed interventi di uso razionale
dell’energia;
-
sviluppare lo scambio di esperienze tra enti locali
regionali di diversi Stati europei, per diffondere quanto
più possibile esempi di buone prassi, nonché le tecnologie
più efficienti.
La Società, in via prioritaria, agirà per l’attuazione – in
funzione di soggetto attuatore – di tutti gli interventi
previsti dal Progetto finanziato nell’ambito del programma
comunitario pluriennale “Energia Intelligente Europa”
(Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea del 15/7/2003) con le modalità
e nei limiti prescritti dalla vigente normativa comunitaria.
La stessa società, nell’attuazione degli interventi di cui
al precedente comma è portatrice di interessi pubblici ed
assicura la massima trasparenza ai propri interventi,
garantendo pari opportunità agli operatori dell’area. In
tale ambito, l’azione della Società è senza fini di lucro.
L’Agenzia, è inoltre chiamata a svolgere i seguenti compiti
e le seguenti attività:
-
redigere, coordinare ed implementare il Piano energetico
provinciale;
-
realizzare attività di ricerca e sperimentazione
nell’utilizzo delle energie rinnovabili e alternative e
dell’ambiente;
-
supportare le autorità locali nel promuovere l’uso delle
energie rinnovabili e alternative;
-
assistere le imprese e le autorità pubbliche e private
alla realizzazione di studi di fattibilità, analisi, piani
di risparmio energetico, progetti di sperimentazione e
ricerca.
-
svolgere attività di check-up aziendali in materia
energetica;
-
assistere le imprese nella certificazione EMAS e ISO
14001;
-
promuovere la creazione di relazioni con i network europei
specializzati nel controllo dell’energia e dell’ambiente;
-
costituire un centro di informazione energetica, al fine
di informare e sensibilizzare gli amministratori, gli
operatori del settore e gli utenti sulle fonti energetiche
rinnovabili e sui criteri di uso razionale dell’energia e
per diffondere risultati ottenuti e servizi offerti
eventualmente tramite workshop;
-
supportare attraverso l’istituzione di uno sportello i
possibili utenti (privati cittadini, piccole e medie
imprese, Autorità locali) nella trasformazione, monitoraggio
dei propri sistemi energetici e nell’ottenimento e gestione
di fondi per la realizzazione degli interventi.
La Società ha altresì come scopo istituzionale la
realizzazione di programmi in forma organica volti alla
valorizzazione ed allo sviluppo delle risorse locali e
ambientali stimolando le capacità imprenditoriali del
territorio e le necessarie iniziative pubbliche a sostegno,
promuovendo la partecipazione delle forze attive endogene ed
esogene, ricorrendo a tutti i possibili canali di
finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario.
La Società potrà operare anche quale organismo proponente,
intermediario e/o attuatore dei piani, programmi e progetti
nelle varie forme di intervento previste dalle norme
Comunitarie, Nazionali e Regionali, assumendone le
responsabilità relative. Conseguentemente potrà, per suo
conto o per incarico di terzi elaborare progetti attinenti
lo sviluppo sostenibile ai sensi delle normative vigenti
sopra richiamate.
La Società non persegue scopo di lucro.
La Società, inoltre, potrà compiere in via strumentale e non
prevalente, sia in Italia sia all’estero:
-
Altre attività specifiche, comunque attinenti lo sviluppo
locale e la gestione delle risorse energetiche ed
ambientali, su incarico di Enti Pubblici o Privati;
-
Tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari,
ritenute dall’amministrazione necessarie ed utili per il
conseguimento dell’oggetto sociale; può anche assumere sia
direttamente che indirettamente, interessenze e
partecipazioni in altre società o organizzazioni avente
oggetto analogo, affine o connesso al proprio; può attuare
rapporti di collaborazione e/o rappresentanza con altre
ditte, con società o organizzazioni avente oggetto affine,
connesso o complementare al proprio.
Restano tuttavia espressamente escluse dall’attività della
Società quelle operazioni che dovessero configurarsi come
attività finanziaria o di sollecitazione al pubblico,
raccolta e gestione del risparmio ai sensi delle vigenti
leggi.
Art. 5 Requisito dei soci
Possono rivestire la qualifica di soci della Società
Consortile gli Enti Pubblici Territoriali operanti nel
comprensorio della Provincia di Enna; la Provincia Regionale
di Enna; gli Enti Parco; le Università degli Studi
siciliani; il Parco scientifico e tecnologico; i Centri di
ricerca; i Consorzi ASI; la Camera di Commercio; gli
Istituti Finanziari; le Associazioni Rappresentative di
categoria; le Associazioni private riconosciute; gli Albi e
gli Ordini Professionali; le Associazioni ambientalistiche e
dei consumatori; le imprese in genere nonché altre
associazioni ed Enti Pubblici e Privati la cui attività è
affine allo scopo consortile o può contribuire al
raggiungimento dello stesso.
Art.6 Capitale Sociale
Il Capitale Sociale è determinato in Euro 20.000,00 (Euro
ventimila/00) è diviso in quote a norma di legge.
Art.7 Quote di partecipazione
Almeno il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale è
riservato ai soci di parte pubblica; la restante parte del
Capitale Sociale può essere riservata ai soci di parte
privata. Per mantenere il requisito di Società di interesse
pubblico, almeno uno dei soci pubblici dovrà detenere almeno
il 20% del capitale sociale.
Art.8 Finanziamento
Alle spese della Società Consortile si fa fronte con le
entrate derivanti dall’attività propria, con il Capitale
Sociale, le entrate patrimoniali e con contributi ordinari e
straordinari.
Sono contributi ordinari degli Enti consorziati quelli
commisurati al fabbisogno di spesa previsto in funzione alle
esigenze di gestione che sarà fissato dall’Assemblea
ordinaria, in proporzione alle quote del Capitale Sociale
sottoscritto, entro il 31 ottobre di ogni esercizio sociale,
salvo conguaglio entro i termini di approvazione del
Bilancio dell’esercizio Sociale.
Sono contributi straordinari quelli necessari per far fronte
a spese straordinarie la cui entità, unicamente alle
modalità di esecuzione, è di competenza dell’Assemblea che
delibera la spesa.
Sono ammessi contributi da parte di Enti o privati
sovventori finalizzati a specifici interventi, attività o
programmi.
Art. 9 Recesso di Socio
Ogni socio potrà recedere dalla società mediante
comunicazione all’Assemblea da inoltrarsi a mezzo lettera
raccomandata con A.R. con preavviso di novanta giorni
giustificandone i motivi.
Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile è ammesso il
recesso per giusta causa quando il socio non sia più in
grado di partecipare al conseguimento dell’oggetto sociale.
Spetta all’Assemblea constatare se ricorrono i motivi che,
ai sensi del precedente comma, legittimino il recesso e
provvedere di conseguenza nell’interesse della società.
Al socio che recede sarà rimborsato il valore netto della
quota così come risulta dall’ultimo bilancio approvato.
Art.10 Ingresso di nuovi soci – trasferimento di quote
L’ingresso di nuovi soci sarà subordinato alla presentazione
della domanda scritta di ammissione con allegati i documenti
seguenti:
-
dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei
regolamenti interni, delle deliberazioni assunte dagli
organi sociali;
-
dichiarazione di impegno a sostenere la gestione a mezzo
dei contributi di cui all’art.8 del presente Statuto;
-
indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere;
-
deliberazione di adesione assunta dall’organo sociale
competente per Statuto;
-
sull’ammissione dei nuovi soci delibera dell’Assemblea
Ordinaria.
Qualora per effetto della decisione assunta si debba
procedere ad un aumento del Capitale Sociale, il Presidente
dovrà procedere alla convocazione di Assemblea Straordinaria
che delibera in tal senso. In questa circostanza il diritto
di opzione potrà valere esclusivamente per la parte pubblica
del capitale sociale ed unicamente per il rispetto
dell’art.7 dello Statuto.
Tenuto conto dell’oggetto sociale, le quote della Società
non possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto,
cedute in pegno o in garanzia, salvo deliberazione contraria
ed unanime dell’Assemblea.
Il trasferimento delle quote a terzi dovrà avere il previo
assenso unanime degli altri soci riuniti in Assemblea,
gradimento che dovrà essere espresso avuto riguardo alla
capacità del candidato socio a perseguire le finalità della
Società.
Le quote che un socio intendesse cedere dovranno in ogni
caso essere offerte, preliminarmente, in prelazione agli
altri soci, nel rispetto delle proporzioni fissate al
precedente art.7, in proporzione alle quote da questi ultimi
possedute, ed alle stesse condizioni offerte dal candidato,
che avesse riscosso il richiesto gradimento.
L’Assemblea dovrà riunirsi e deliberare entro trenta giorni
dalla trasmissione al Consiglio dell’offerta di vendita. Lo
stesso termine sarà concesso agli altri soci per esercitare
il loro diritto di prelazione.
Art.11 Esclusione dei soci
E’ prevista l’esclusione dei soci, in conseguenza della
perdita dei requisiti di cui all’art.5 dello Statuto o per
gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla
legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e Protocolli.
L’esclusione del socio dovrà essere deliberata
dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di
Amministrazione.
Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono
l’esclusione può essere subito sospeso dalla partecipazione
alle attività della Società con decisione del Consiglio di
Amministrazione il quale deve contestualmente convocare
l’Assemblea perché deliberi in merito.
L’esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di
comunicazione della delibera assembleare al socio escluso,
detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di
Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A.R. nei dieci
giorni successivi alla delibera stessa.
Il socio sospeso o scuso potrà fare opposizioni davanti al
collegio arbitrale, di cui al successivo articolo 25, nel
termine di 30 (trenta) giorni dalla data della suddetta
raccomandata.
Al socio escluso per il rimborso della quota si applica
quanto previsto nell’art. 9 del presente Statuto.
Art.12 L’Assemblea
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue
deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente
Statuto, obbligano i medesimi.
Essa è ordinaria o straordinaria secondo i criteri di legge
e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale,
purché in Italia.
Art.13 Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta
l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’Assemblea
Ordinaria per l’approvazione del Bilancio d’esercizio può
essere convocata entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
Essa è inoltre convocata in via ordinaria e straordinaria,
ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga
opportuno, nonché in tutti quei casi che la legge prevede.
L’Assemblea dovrà essere convocata dall’Organo
Amministrativo anche quando sia richiesta da un numero di
soci che rappresentino un quinto del capitale sociale sugli
argomenti da questi proposti.
Art.14 Validità dell’Assemblea
Le convocazione dell’Assemblea sono fatte dall’Organo
Amministrativo ai sensi dell’art.2484 del Codice Civile.
Ogni socio che abbia diritto ad intervenire può farsi
rappresentare con delega scritta da altra persona anche non
socia, purchè non Amministratore o dipendente della Società.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la
sussistenza del diritto di intervento in essa.
Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea
ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, valgono
le norme di Legge.
L’Assemblea Straordinaria regolarmente costituita, tanto in
prima che in seconda convocazione, delibera validamente a
maggioranza semplice, con la presenza propria o per delega
di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del
Capitale Sociale.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono formate dal verbale
della seduta firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal
Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Sono valide le Assemblee comunque convocate, qualora sia
rappresentato l’intero Capitale Sociale e vi assistano tutti
i consiglieri ed il Collegio Sindacale in carica.
Art.15 Diritto di voto
Ogni socio ha diritto ai sensi dell’Art. 2485 DEL Codice
Civile, ad un voto per ogni Euro di quota posseduta.
Art. 16 Compiti dell’Assemblea
All’Assemblea Ordinaria spetta deliberare:
-
L’approvazione del Bilancio;
-
La nomina degli Amministratori, dei Sindaci, del
Presidente del Collegio Sindacale nonché il relativo
compenso;
-
Su altri oggetti attinenti alla gestione della Società e
riservata alla sua competenza della Legge, dall’Atto
Costitutivo e/o dal presente Statuto o sottoposti al suo
esame dal Consiglio di Amministrazione;
-
Sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci ed
eventualmente del Direttore della Società;
-
Sulla determinazione degli indirizzi generali e delle
politiche energetiche ed ambientali di intervento
necessarie;
-
Sull’approvazione di eventuali piani integrativi di
intervento;
-
Sulle procedure di attuazione e selezione di progetti e
interventi specifici;
-
Sulle formulazioni, rimodulazioni e/o variazioni dei
piani e programmi;
-
Sul programma annuale di attività, i costi e le fonti di
copertura;
-
Sull’istituzione di Tavoli di concertazione finalizzati
ad una migliore funzionalità ed efficienza partecipativa
attraverso attività di supporto all’Assemblea ed ai quali
potranno partecipare i rappresentanti dei soci, anche in
funzione di specifiche attività e i rappresentanti di altri
interessi diffusi o enti non soci che possono partecipare
allo sviluppo del comprensorio;
-
Sull’acquisto e/o alienazione di beni immobili;
-
Sull’ammissione e sull’esclusione dei soci.
Art.17 Amministrazione
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da cinque a sette membri anche non soci: di cui tre
o quattro in rappresentanza della partecipazione pubblica e
due o tre in rappresentanza della parte privata.
La nomina dei Consiglieri di Amministrazione, in conformità
ai criteri stabiliti dal presente Statuto, spetta
all’Assemblea.
Il C.d.A. nomina fra i propri componenti di parte pubblica
il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente deve
essere scelto tra i consiglieri nominati dalla Provincia
Regionale di Enna. In assenza del Presidente nelle riunioni
del C.d.A. o delle Assemblee ne assume la carica il Vice
Presidente.
I Consiglieri durano in carica per il periodo di tre anni, e
possono essere rieletti. Qualora nel corso del triennio
vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvede a
norma di legge e del presente Statuto.
All’organo di Amministrazione spetta un compenso e la
rifusione delle spese secondo quanto stabilito
dall’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi
membri di parte privata uno o più amministratori delegati,
fissandone le attribuzioni entro i limiti di cui
all’art.2381 del Codice Civile ed i relativi compensi.
Art. 18 Direttore
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore,
fissandone le attribuzioni entro i limiti di cui
all’art.2381 del Codice Civile ed il relativo compenso. Il
Direttore dell’Agenzia ha compiti esecutivi e di
organizzazione. In particolare il Direttore attua le
disposizioni del Consiglio di Amministrazione, coordina le
attività e i servizi, mantiene i rapporti con gli altri
partner e/o attori impegnati nel settore energetico
favorendo la loro partecipazione e coinvolgimento nelle
politiche e nelle attività dell’Agenzia. Partecipa alle
riunione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea
dei soci senza diritto di voto. Il Direttore è il Project
manager della struttura coordinando e dirigendo tutte le
operazioni dell’agenzia stessa. Il Direttore è responsabile
del personale dell’Agenzia.
Art.19 Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più
ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della
Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono
riconosciuti i poteri necessari al raggiungimento dei fini
sociali, che non siano della legge o dal presente Statuto
riservati, sui contratti in genere, sulle assunzioni, sullo
stato giuridico ed economico del personale dipendente nonché
sulle materie ad esso demandate dalla legge e/o
dall’Assemblea.
Attua, nell’ambito delle proprie competenze, agli indirizzi
generali dell’assemblea consortile e svolge attività
propositiva e di impulso nei confronti della stessa.
Provvede in ordine alla localizzazione dei servizi e delle
strutture; propone il programma annuale di attività, ne
determina i costi e propone le fonti di copertura e/o gli
eventuali adeguamenti; conferisce l’incarico di Direttore e
gli altri incarichi relativamente alle attività necessarie
all’attuazione dei piani e programmi.
Art.20 Riunioni e delibere del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte
che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia
fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti, oltre che
nei casi stabiliti dalla legge. La convocazione deve essere
fatta con invito scritto o a mezzo fax da inoltrarsi almeno
48 ore prima della riunione. Il C.d.A. delibera validamente
con la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei
suoi membri e con voto a maggioranza semplice. Le
deliberazioni del C.d.A. sono inserite in appositi registri
dei verbali e sono autenticate con la firma del Presidente e
del Segretario.
Il Presidente può chiamare a svolgere le funzioni di
Segretario anche persone diverse dai componenti il C.d.A.
Art. 21 Rappresentanza e firma sociale
La firma sociale e la rappresentanza della Società nei
confronti di terzi e in ogni grado di giudizio con la
facoltà di nominare avvocata, procuratori alle liti, arbitri
e periti spetta al Presidente o al Direttore nell’ambito dei
poteri conferiti.
Art. 22 Comitato Scientifico
L’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di
Amministrazione, può costituire un Comitato scientifico,
composto da 9 membri, con compiti consultivi di indirizzo e
approfondimento delle problematiche ambientali ed
energetiche. Presiede il Comitato Scientifico il Dirigente
del Settore competente della Provincia Regionale di Enna.
Il Comitato Scientifico propone soluzioni tecniche e
tecnologiche, studi e ricerche. Collabora con gli altri
organi dell’Agenzia e altresì con i soci e eventuali enti
terzi nel campo energetico. I componenti del Comitato
scientifico possono essere docenti universitari, esperti e
tecnici specialisti nel campo energetico ed ambientale. Il
loro contributo e la loro partecipazione sono a titolo
gratuito.
Art.23 Esercizio Sociale – Bilancio
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno
.La predisposizione e l’approvazione di bilancio è
effettuata ai sensi dell’art.2491 del Codice Civile
Art.24 Utili d’esercizio
Gli utili netti, dopo la copertura di eventuali perdite
pregresse e dopo l’accantonamento della quota stabilita
dall’art.2430 del Codice Civile per la formazione della
riserva legale, saranno accantonati in un apposito fondo ai
sensi e per gli effetti di cui all’art.7 della legge
21/3/81, n.240, salvo compatibili diverse disposizioni
dell’Assemblea.
Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere alla
distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai soci.
Art.25 Collegio Sindacale
Qualora la legge lo prevede l’Assemblea dei soci nomina un
Collegio Sindacale. In tal eventualità il Collegio Sindacale
è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti
tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e
nominati dall’Assemblea.
Art.26 Controversie
Le controversie che potranno sorgere tra i soci e la
Società. Tra i soci e gli amministratori o liquidatori in
dipendenza del presente Statuto, saranno decise da un
collegio formato da tre arbitri nominati uno da ciascuno
delle parti ed il terzo nominato di comune accordo dai primi
due arbitri o in difetto dal Presidente del Tribunale di
Enna su ricorso della parte più diligente.
Il Collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente quale
amichevole compositore.
Art.27 Scioglimento della Società
La Società si scioglie per le cause indicate nell’art.2611
del Codice Civile oltre che per altre cause previste dalla
legge.
Art.28 Liquidazione
Addivenendosi in qualsiasi tempo allo scioglimento della
Società, l’Assemblea determina le modalità della
liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i
poteri ed i compensi.
Art.29 Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa
riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle
leggi in materia societaria nonché a tutte le altre leggi di
settore. |