AGENZIA PROVINCIALE PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE

Art.1 Denominazione

E’ costituita ai sensi dell’art.2615/ter c.c. una Società Consortile mista pubblico-privata a Responsabilità Limitata sotto la denominazione di “AGENZIA PROVINCIALE PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE” Soc. Cons. a r.l..

Art.2 Sede

La Società ha sede in Enna

L’Assemblea, nelle forme di legge, ha facoltà di istituire altrove ed anche all’estero sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici, nonché di sopprimerle.

Art.3 Durata

La durata della Società è fissata fino al 31/12/2015 (trentuno Dicembre duemilaquindi) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nelle forme di legge.

Art.4 Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto istituzionale primario la promozione, lo sviluppo e l’attuazione, nel territorio provinciale, di una politica energetica e ambientale loale e provinciale integrata e sostenibile. In particolare l’Agenzia ha per obiettivi di :

  • promuovere e valorizzare le risorse energetiche rinnovabili presenti nel territorio provinciale;

  • promuovere, sensibilizzare, responsabilizzare i cittadini, le imprese, i gruppi di interesse e le PMI sull’uso razionale dell’energia e le fonti rinnovabili;

  • sensibilizzare le autorità pubbliche a promuovere politiche decentrate favore delle province e delle città;

  • contribuire a creare nuove attività imprenditoriali e nuove opportunità professionali collegate alla realizzazione e gestione dei sistemi per l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili ed interventi di uso razionale dell’energia;

  • sviluppare lo scambio di esperienze tra enti locali regionali di diversi Stati europei, per diffondere quanto più possibile esempi di buone prassi, nonché le tecnologie più efficienti.

La Società, in via prioritaria, agirà per l’attuazione – in funzione di soggetto attuatore – di tutti gli interventi previsti dal Progetto finanziato nell’ambito del programma comunitario pluriennale “Energia Intelligente Europa” (Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15/7/2003) con le modalità e nei limiti prescritti dalla vigente normativa comunitaria.

La stessa società, nell’attuazione degli interventi di cui al precedente comma è portatrice di interessi pubblici ed assicura la massima trasparenza ai propri interventi, garantendo pari opportunità agli operatori dell’area. In tale ambito, l’azione della Società è senza fini di lucro.

L’Agenzia, è inoltre chiamata a svolgere i seguenti compiti e le seguenti attività:

  • redigere, coordinare ed implementare il Piano energetico provinciale;

  • realizzare attività di ricerca e sperimentazione nell’utilizzo delle energie rinnovabili e alternative e dell’ambiente;

  • supportare le autorità locali nel promuovere l’uso delle energie rinnovabili e alternative;

  • assistere le imprese e le autorità pubbliche e private alla realizzazione di studi di fattibilità, analisi, piani di risparmio energetico, progetti di sperimentazione e ricerca.

  • svolgere attività di check-up aziendali in materia energetica;

  • assistere le imprese nella certificazione EMAS e ISO 14001;

  • promuovere la creazione di relazioni con i network europei specializzati nel controllo dell’energia e dell’ambiente;

  • costituire un centro di informazione energetica, al fine di informare e sensibilizzare gli amministratori, gli operatori del settore e gli utenti sulle fonti energetiche rinnovabili e sui criteri di uso razionale dell’energia e per diffondere risultati ottenuti e servizi offerti eventualmente tramite workshop;

  • supportare attraverso l’istituzione di uno sportello i possibili utenti (privati cittadini, piccole e medie imprese, Autorità locali) nella trasformazione, monitoraggio dei propri sistemi energetici e nell’ottenimento e gestione di fondi per la realizzazione degli interventi.

La Società ha altresì come scopo istituzionale la realizzazione di programmi in forma organica volti alla valorizzazione ed allo sviluppo delle risorse locali e ambientali stimolando le capacità imprenditoriali del territorio e le necessarie iniziative pubbliche a sostegno, promuovendo la partecipazione delle forze attive endogene ed esogene, ricorrendo a tutti i possibili canali di finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario.

La Società potrà operare anche quale organismo proponente, intermediario e/o attuatore dei piani, programmi e progetti nelle varie forme di intervento previste dalle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali, assumendone le responsabilità relative. Conseguentemente potrà, per suo conto o per incarico di terzi elaborare progetti attinenti lo sviluppo sostenibile ai sensi delle normative vigenti sopra richiamate.

La Società non persegue scopo di lucro.

La Società, inoltre, potrà compiere in via strumentale e non prevalente, sia in Italia sia all’estero:

  • Altre attività specifiche, comunque attinenti lo sviluppo locale e la gestione delle risorse energetiche ed ambientali, su incarico di Enti Pubblici o Privati;

  • Tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute dall’amministrazione necessarie ed utili per il conseguimento dell’oggetto sociale; può anche assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o organizzazioni avente oggetto analogo, affine o connesso al proprio; può attuare rapporti di collaborazione e/o rappresentanza con altre ditte, con società o organizzazioni avente oggetto affine, connesso o complementare al proprio.

Restano tuttavia espressamente escluse dall’attività della Società quelle operazioni che dovessero configurarsi come attività finanziaria o di sollecitazione al pubblico, raccolta e gestione del risparmio ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 5 Requisito dei soci

Possono rivestire la qualifica di soci della Società Consortile gli Enti Pubblici Territoriali operanti nel comprensorio della Provincia di Enna; la Provincia Regionale di Enna; gli Enti Parco; le Università degli Studi siciliani; il Parco scientifico e tecnologico; i Centri di ricerca; i Consorzi ASI; la Camera di Commercio; gli Istituti Finanziari; le Associazioni Rappresentative di categoria; le Associazioni private riconosciute; gli Albi e gli Ordini Professionali; le Associazioni ambientalistiche e dei consumatori; le imprese in genere nonché altre associazioni ed Enti Pubblici e Privati la cui attività è affine allo scopo consortile o può contribuire al raggiungimento dello stesso.

Art.6 Capitale Sociale

Il Capitale Sociale è determinato in Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) è diviso in quote a norma di legge.

Art.7 Quote di partecipazione

Almeno il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale è riservato ai soci di parte pubblica; la restante parte del Capitale Sociale può essere riservata ai soci di parte privata. Per mantenere il requisito di Società di interesse pubblico, almeno uno dei soci pubblici dovrà detenere almeno il 20% del capitale sociale.

Art.8 Finanziamento

Alle spese della Società Consortile si fa fronte con le entrate derivanti dall’attività propria, con il Capitale Sociale, le entrate patrimoniali e con contributi ordinari e straordinari.

Sono contributi ordinari degli Enti consorziati quelli commisurati al fabbisogno di spesa previsto in funzione alle esigenze di gestione che sarà fissato dall’Assemblea ordinaria, in proporzione alle quote del Capitale Sociale sottoscritto, entro il 31 ottobre di ogni esercizio sociale, salvo conguaglio entro i termini di approvazione del Bilancio dell’esercizio Sociale.

Sono contributi straordinari quelli necessari per far fronte a spese straordinarie la cui entità, unicamente alle modalità di esecuzione, è di competenza dell’Assemblea che delibera la spesa.

Sono ammessi contributi da parte di Enti o privati sovventori finalizzati a specifici interventi, attività o programmi.

Art. 9 Recesso di Socio

Ogni socio potrà recedere dalla società mediante comunicazione all’Assemblea da inoltrarsi a mezzo lettera raccomandata con A.R. con preavviso di novanta giorni giustificandone i motivi.

Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile è ammesso il recesso per giusta causa quando il socio non sia più in grado di partecipare al conseguimento dell’oggetto sociale.

Spetta all’Assemblea constatare se ricorrono i motivi che, ai sensi del precedente comma, legittimino il recesso e provvedere di conseguenza nell’interesse della società.

Al socio che recede sarà rimborsato il valore netto della quota così come risulta dall’ultimo bilancio approvato.

Art.10 Ingresso di nuovi soci – trasferimento di quote

L’ingresso di nuovi soci sarà subordinato alla presentazione della domanda scritta di ammissione con allegati i documenti seguenti:

  1. dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

  2. dichiarazione di impegno a sostenere la gestione a mezzo dei contributi di cui all’art.8 del presente Statuto;

  3. indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere;

  4. deliberazione di adesione assunta dall’organo sociale competente per Statuto;

  5. sull’ammissione dei nuovi soci delibera dell’Assemblea Ordinaria.


Qualora per effetto della decisione assunta si debba procedere ad un aumento del Capitale Sociale, il Presidente dovrà procedere alla convocazione di Assemblea Straordinaria che delibera in tal senso. In questa circostanza il diritto di opzione potrà valere esclusivamente per la parte pubblica del capitale sociale ed unicamente per il rispetto dell’art.7 dello Statuto.

Tenuto conto dell’oggetto sociale, le quote della Società non possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno o in garanzia, salvo deliberazione contraria ed unanime dell’Assemblea.

Il trasferimento delle quote a terzi dovrà avere il previo assenso unanime degli altri soci riuniti in Assemblea, gradimento che dovrà essere espresso avuto riguardo alla capacità del candidato socio a perseguire le finalità della Società.

Le quote che un socio intendesse cedere dovranno in ogni caso essere offerte, preliminarmente, in prelazione agli altri soci, nel rispetto delle proporzioni fissate al precedente art.7, in proporzione alle quote da questi ultimi possedute, ed alle stesse condizioni offerte dal candidato, che avesse riscosso il richiesto gradimento.

L’Assemblea dovrà riunirsi e deliberare entro trenta giorni dalla trasmissione al Consiglio dell’offerta di vendita. Lo stesso termine sarà concesso agli altri soci per esercitare il loro diritto di prelazione.

Art.11 Esclusione dei soci

E’ prevista l’esclusione dei soci, in conseguenza della perdita dei requisiti di cui all’art.5 dello Statuto o per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e Protocolli.

L’esclusione del socio dovrà essere deliberata dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l’esclusione può essere subito sospeso dalla partecipazione alle attività della Società con decisione del Consiglio di Amministrazione il quale deve contestualmente convocare l’Assemblea perché deliberi in merito.

L’esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso, detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A.R. nei dieci giorni successivi alla delibera stessa.

Il socio sospeso o scuso potrà fare opposizioni davanti al collegio arbitrale, di cui al successivo articolo 25, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della suddetta raccomandata.

Al socio escluso per il rimborso della quota si applica quanto previsto nell’art. 9 del presente Statuto.

Art.12 L’Assemblea

L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano i medesimi.

Essa è ordinaria o straordinaria secondo i criteri di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art.13 Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del Bilancio d’esercizio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Essa è inoltre convocata in via ordinaria e straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in tutti quei casi che la legge prevede.

L’Assemblea dovrà essere convocata dall’Organo Amministrativo anche quando sia richiesta da un numero di soci che rappresentino un quinto del capitale sociale sugli argomenti da questi proposti.

Art.14 Validità dell’Assemblea

Le convocazione dell’Assemblea sono fatte dall’Organo Amministrativo ai sensi dell’art.2484 del Codice Civile.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona anche non socia, purchè non Amministratore o dipendente della Società.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la sussistenza del diritto di intervento in essa.

Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di Legge.

L’Assemblea Straordinaria regolarmente costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza semplice, con la presenza propria o per delega di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del Capitale Sociale.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono formate dal verbale della seduta firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Sono valide le Assemblee comunque convocate, qualora sia rappresentato l’intero Capitale Sociale e vi assistano tutti i consiglieri ed il Collegio Sindacale in carica.

Art.15 Diritto di voto

Ogni socio ha diritto ai sensi dell’Art. 2485 DEL Codice Civile, ad un voto per ogni Euro di quota posseduta.

Art. 16 Compiti dell’Assemblea

All’Assemblea Ordinaria spetta deliberare:

  1. L’approvazione del Bilancio;

  2. La nomina degli Amministratori, dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale nonché il relativo compenso;

  3. Su altri oggetti attinenti alla gestione della Società e riservata alla sua competenza della Legge, dall’Atto Costitutivo e/o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

  4. Sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci ed eventualmente del Direttore della Società;

  5. Sulla determinazione degli indirizzi generali e delle politiche energetiche ed ambientali di intervento necessarie;

  6. Sull’approvazione di eventuali piani integrativi di intervento;

  7. Sulle procedure di attuazione e selezione di progetti e interventi specifici;

  8. Sulle formulazioni, rimodulazioni e/o variazioni dei piani e programmi;

  9. Sul programma annuale di attività, i costi e le fonti di copertura;

  10. Sull’istituzione di Tavoli di concertazione finalizzati ad una migliore funzionalità ed efficienza partecipativa attraverso attività di supporto all’Assemblea ed ai quali potranno partecipare i rappresentanti dei soci, anche in funzione di specifiche attività e i rappresentanti di altri interessi diffusi o enti non soci che possono partecipare allo sviluppo del comprensorio;

  11. Sull’acquisto e/o alienazione di beni immobili;

  12. Sull’ammissione e sull’esclusione dei soci.



Art.17 Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sette membri anche non soci: di cui tre o quattro in rappresentanza della partecipazione pubblica e due o tre in rappresentanza della parte privata.

La nomina dei Consiglieri di Amministrazione, in conformità ai criteri stabiliti dal presente Statuto, spetta all’Assemblea.

Il C.d.A. nomina fra i propri componenti di parte pubblica il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente deve essere scelto tra i consiglieri nominati dalla Provincia Regionale di Enna. In assenza del Presidente nelle riunioni del C.d.A. o delle Assemblee ne assume la carica il Vice Presidente.

I Consiglieri durano in carica per il periodo di tre anni, e possono essere rieletti. Qualora nel corso del triennio vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvede a norma di legge e del presente Statuto.

All’organo di Amministrazione spetta un compenso e la rifusione delle spese secondo quanto stabilito dall’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri di parte privata uno o più amministratori delegati, fissandone le attribuzioni entro i limiti di cui all’art.2381 del Codice Civile ed i relativi compensi.

Art. 18 Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore, fissandone le attribuzioni entro i limiti di cui all’art.2381 del Codice Civile ed il relativo compenso. Il Direttore dell’Agenzia ha compiti esecutivi e di organizzazione. In particolare il Direttore attua le disposizioni del Consiglio di Amministrazione, coordina le attività e i servizi, mantiene i rapporti con gli altri partner e/o attori impegnati nel settore energetico favorendo la loro partecipazione e coinvolgimento nelle politiche e nelle attività dell’Agenzia. Partecipa alle riunione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei soci senza diritto di voto. Il Direttore è il Project manager della struttura coordinando e dirigendo tutte le operazioni dell’agenzia stessa. Il Direttore è responsabile del personale dell’Agenzia.

Art.19 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciuti i poteri necessari al raggiungimento dei fini sociali, che non siano della legge o dal presente Statuto riservati, sui contratti in genere, sulle assunzioni, sullo stato giuridico ed economico del personale dipendente nonché sulle materie ad esso demandate dalla legge e/o dall’Assemblea.

Attua, nell’ambito delle proprie competenze, agli indirizzi generali dell’assemblea consortile e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa.

Provvede in ordine alla localizzazione dei servizi e delle strutture; propone il programma annuale di attività, ne determina i costi e propone le fonti di copertura e/o gli eventuali adeguamenti; conferisce l’incarico di Direttore e gli altri incarichi relativamente alle attività necessarie all’attuazione dei piani e programmi.

Art.20 Riunioni e delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti, oltre che nei casi stabiliti dalla legge. La convocazione deve essere fatta con invito scritto o a mezzo fax da inoltrarsi almeno 48 ore prima della riunione. Il C.d.A. delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei suoi membri e con voto a maggioranza semplice. Le deliberazioni del C.d.A. sono inserite in appositi registri dei verbali e sono autenticate con la firma del Presidente e del Segretario.

Il Presidente può chiamare a svolgere le funzioni di Segretario anche persone diverse dai componenti il C.d.A.

Art. 21 Rappresentanza e firma sociale

La firma sociale e la rappresentanza della Società nei confronti di terzi e in ogni grado di giudizio con la facoltà di nominare avvocata, procuratori alle liti, arbitri e periti spetta al Presidente o al Direttore nell’ambito dei poteri conferiti.

Art. 22 Comitato Scientifico

L’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può costituire un Comitato scientifico, composto da 9 membri, con compiti consultivi di indirizzo e approfondimento delle problematiche ambientali ed energetiche. Presiede il Comitato Scientifico il Dirigente del Settore competente della Provincia Regionale di Enna.

Il Comitato Scientifico propone soluzioni tecniche e tecnologiche, studi e ricerche. Collabora con gli altri organi dell’Agenzia e altresì con i soci e eventuali enti terzi nel campo energetico. I componenti del Comitato scientifico possono essere docenti universitari, esperti e tecnici specialisti nel campo energetico ed ambientale. Il loro contributo e la loro partecipazione sono a titolo gratuito.

Art.23 Esercizio Sociale – Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno .La predisposizione e l’approvazione di bilancio è effettuata ai sensi dell’art.2491 del Codice Civile

Art.24 Utili d’esercizio

Gli utili netti, dopo la copertura di eventuali perdite pregresse e dopo l’accantonamento della quota stabilita dall’art.2430 del Codice Civile per la formazione della riserva legale, saranno accantonati in un apposito fondo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.7 della legge 21/3/81, n.240, salvo compatibili diverse disposizioni dell’Assemblea.

Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai soci.

Art.25 Collegio Sindacale

Qualora la legge lo prevede l’Assemblea dei soci nomina un Collegio Sindacale. In tal eventualità il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e nominati dall’Assemblea.

Art.26 Controversie

Le controversie che potranno sorgere tra i soci e la Società. Tra i soci e gli amministratori o liquidatori in dipendenza del presente Statuto, saranno decise da un collegio formato da tre arbitri nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo nominato di comune accordo dai primi due arbitri o in difetto dal Presidente del Tribunale di Enna su ricorso della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente quale amichevole compositore.

Art.27 Scioglimento della Società

La Società si scioglie per le cause indicate nell’art.2611 del Codice Civile oltre che per altre cause previste dalla legge.

Art.28 Liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l’Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Art.29 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi in materia societaria nonché a tutte le altre leggi di settore.